Le e-mail pubblicitarie senza consenso sono illegali
11/06/2006
Azzurra Pici
Il ricorso presentato da un utente raggiunto da una e-mail promozionale, inviata da un’azienda venditrice di prodotti informatici online ha spinto il Garante della Privacy a ribadire che la spedizione di posta pubblicitaria senza il consenso del destinatario è severamente vietata, e anche il primo invio.
L’utente in questione, prima di rivolgersi al Garante, aveva chiesto all’azienda molesta la cancellazione dei propri dati dall'archivio per evitare altri futuri episodi analoghi, ma invano. A questo punto il destinatario dello spam ha deciso di andare avanti e presentare il ricorso, che lo ha visto vincere: la società disturbatrice è stata infatti costretta a cancellare dal proprio database i dati personali dell’utente.
La società si era giustificando dicendo che quel primo inoltro serviva proprio a chiedere il consenso per il successivo invio di comunicazioni promozionali. L’Autorità per la privacy dal canto suo ha spiegato che il consenso del destinatario deve comunque essere preventivo, specialmente se l’invio delle e-mail è a fini di marketing e pubblicità.
Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento dell’Autorità per la privacy, ha sottolineato come un indirizzo di posta elettronica non possa essere utilizzato indiscriminatamente solo perché reperibile in Rete: “Si tratta di una prassi intrusiva, un comportamento intollerabile. Basta con la prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l'unica comunicazione inviata. Quella e-mail resta in ogni caso una comunicazione commerciale non richiesta”. E ancora: “Da parte delle aziende, invece, ci aspettiamo un'inversione di tendenza. In fondo basta attenersi alle regole, ossia spedire e-mail solo dietro consenso del destinatario, espresso tramite apposito modulo”.