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Appendice.
LEGGE 23
dicembre 1993
n. 547

 

Frode informatica, anche la truffa segue il passo dei tempi…

 

 

 

In questi ultimi anni si è registrato un moltiplicarsi di illeciti compiuti attraverso la manipolazione dei dati informatici. Si pensi ad esempio alla truffa ai danni dell'I.N.P.S. messa in atto da alcuni dipendenti che immettevano negli elaboratori dell'ente dati non veritieri al fine di ottenere illecite vantaggi di tipo economico per se stessi, facendo per esempio figurare come avvenuto l'adempimento di un obbligo contributivo mai effettuato, e per terzi, assegnando rendite pensionistiche a favore di chi non ne era in diritto.

Oppure al caso, riportato un po' in tutte le fonti, dell'impiegato di banca che alterando il funzionamento del programma informatico per il calcolo automatico degli interessi sui depositi, operava piccolissimi arrotondamenti sui conti di ciascun cliente, per poi accreditarli tutti su un proprio conto, ottenendo un'ammontare complessivo di tutto rispetto.

L'articolo 10 della legge n. 547 del 23 dicembre 1993 ha introdotto nel codice penale l'art. 640-ter, denominato frode informatica, che punisce "chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". La pena è una reclusione da sei mesi a tre anni, e una multa che può andare da 100 euro a 1000 euro.

Se poi il reato è commesso ai danni dello stato o di un qualsiasi altro ente pubblico la pena sale ad una reclusione da uno a cinque anni, e ad una multa da 300 a 3000 euro.

Si possono distinguere due diverse categorie di frode informatica: nella prima il reato avviene nell'ambito di un sistema informatico "chiuso", come nel caso dell'operatore bancario che altera a proprio vantaggio il corretto uso degli elaboratori di calcolo della sua banca, nel secondo caso la frode si realizza nell'ambito di un sistema informatico "aperto", e quindi attraverso la grande rete aperta di internet, e qui calza perfettamente l'esempio dei siti "civetta" della rete pedofila.

Quindi nel primo caso le indagini si "limiteranno" al sequestro di fogli di lavoro informatici, tabulati e quant'altro contenuto nella memoria degli elaboratori, mentre nel secondo caso ci saranno intercettazioni informatiche e telematiche, nonché un'ordinaria intercettazione telefonica, con blocco ed identificazione delle chiamate.