NOEMA Home SPECIALS › La violenza nei videogiochi
Tecnologie e Società
Main
Premessa
Storia dei videogiochi violenti
Opinioni e ricerche
Conclusioni
Appendice
Bibliografia

 

Appendice

 

 

 

Riporto adesso il testo del disegno di legge del senatore De Luca a cui ho accennato un paio di volte. L’effetto che tale legge avrebbe prodotto se fosse stata approvata nella forma proposta sarebbe stato la scomparsa della maggior parte dei videogiochi attualmente in commercio in quanto, ad eccezione dei giochi sportivi, son ben pochi i prodotti videoludici che in qualche modo non rappresentino la “commissione di fatti violenti previsti dalla legge come reato”.

DISEGNO DI LEGGE n. 3605
d'iniziativa del sen. Athos DE LUCA
Comunicato alla Presidenza del Senato il 29 ottobre 1998

"Norme relative ai giochi di abilità ed intrattenimento a tutela dei minori"

Art. 1
Chiunque produca, importi o commercializzi sul territorio nazionale apparecchi e congegni elettronici ovvero supporti magnetici multimediali ed applicazioni software relative a giochi di abilità ed intrattenimento che esibiscano tematiche di gioco consistenti in situazioni di violenza, ha l'obbligo di apporre sul prodotto o sulla confezione del prodotto posto in vendita una dicitura recante l'avvertenza che, per le immagini e le situazioni contenute, il gioco è consigliato ad un pubblico adulto.
E' vietata la diffusione e la commercializzazione sul territorio nazionale dei prodotto di cui al comma 1 qualora prevedano giochi di abilità ed intrattenimento consistenti nella rappresentazione della commissione di fatti violenti previsti dalla legge come reato.

Art. 2
I reati commessi attraverso le tipologie di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono perseguibili ai sensi degli articoli 57, 57bis e 58bis del codice penale.
Si applica la pena prevista dall'articolo 725 del codice penale nel caso della violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1.
La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1 è punita ai sensi degli articoli 414 e 415 del codice penale.
Nel caso sia ravvisabile una assoluta urgenza, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono disporre il sequestro dei prodotti posti in vendita, procedendo entro ventiquattro ore a darne comunicazione all'autorità giudiziaria competente per l'eventuale convalida, che deve comunque avvenire entro le ventiquattro ore successive.