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Appendice
Riporto adesso il testo
del disegno di legge del senatore De Luca a cui ho accennato un paio
di volte. Leffetto che tale legge
avrebbe prodotto se fosse stata approvata nella forma proposta sarebbe
stato la scomparsa della maggior parte dei videogiochi attualmente in
commercio
in quanto, ad eccezione dei giochi sportivi, son ben pochi i prodotti videoludici
che in qualche modo non rappresentino la commissione di fatti violenti
previsti dalla legge come reato.
DISEGNO DI LEGGE n. 3605
d'iniziativa del sen. Athos DE LUCA
Comunicato alla Presidenza del Senato il 29 ottobre 1998
"Norme relative ai giochi di abilità ed intrattenimento
a tutela dei minori"
Art. 1
Chiunque produca, importi o commercializzi sul territorio nazionale apparecchi
e congegni elettronici ovvero supporti magnetici multimediali ed applicazioni
software relative a giochi di abilità ed intrattenimento che esibiscano
tematiche di gioco consistenti in situazioni di violenza, ha l'obbligo
di apporre sul prodotto
o sulla confezione del prodotto posto in vendita una dicitura recante l'avvertenza
che, per le immagini e le situazioni contenute, il gioco è consigliato
ad un pubblico adulto.
E' vietata la diffusione e la commercializzazione sul territorio nazionale
dei prodotto di cui al comma 1 qualora prevedano giochi di abilità ed
intrattenimento consistenti nella rappresentazione della commissione di
fatti violenti previsti
dalla legge come reato.
Art. 2
I reati commessi attraverso le tipologie di prodotti di cui al comma
1 dell'articolo 1 sono perseguibili ai sensi degli articoli 57,
57bis e 58bis del codice penale.
Si applica la pena prevista dall'articolo 725 del codice penale nel caso
della violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1.
La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1 è punita
ai sensi degli articoli 414 e 415 del codice penale.
Nel caso sia ravvisabile una assoluta urgenza, gli ufficiali di Polizia
Giudiziaria possono disporre il sequestro dei prodotti posti in vendita,
procedendo entro
ventiquattro ore a darne comunicazione all'autorità giudiziaria
competente per l'eventuale convalida, che deve comunque avvenire entro
le ventiquattro
ore successive.
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