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La politica audiovisiva

La Comunità Europea riconobbe l'importanza strategica della televisione ad alta definizione32 (Hdtv) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea televisiva e cinematografica e definì il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi ad alta definizione (cit.):

  1. considerando che gli obiettivi della strategia relativa all'introduzione in Europa della televisione ad alta definizione costituiscono parte integrante della politica comunitaria nel settore audiovisivo;
  2. che essi devono tener conto di altri obiettivi della medesima politica nella prospettiva dello sviluppo delle capacità europee nel settore audiovisivo, compresi obiettivi strutturali quali lo sviluppo del settore indipendente della produzione e lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di capacità più limitate nel settore audiovisivo;
  3. considerando che il piano d'azione dovrebbe assicurare che l'intero territorio della Comunità sia coperto in modo soddisfacente dai servizi avanzati;
  4. considerando che in un primo tempo, per garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati conformemente alla strategia sopra indicata, sono necessari incentivi finanziari che contribuiscano a ridurre i costi supplementari dovuti alla fase di avvio;
  5. considerando che il piano d'azione dovrebbe essere destinato unicamente a promuovere il formato 16:9 (con 625 o 1 250 linee), a prescindere dalla norma televisiva europea utilizzata e dal mezzo di emissione (terrestre, via satellite o via cavo);
  6. considerando che il piano d'azione dovrebbe favorire l'adozione di tutte le tecnologie, compresa la tecnologia digitale integrale;
  7. considerando che è opportuno definire una serie di obiettivi cui devolvere gli stanziamenti comunitari nella fase iniziale di sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati;
  8. considerando che è necessario un programma della durata di quattro anni;
  9. considerando che un importo di 405 milioni di ecu è stimato necessario per conseguire l'obiettivo del piano d'azione;
  10. considerando che il finanziamento di questo importo deve provenire da fondi comunitari e da altre fonti, con un contributo comunitario pari a 228 milioni di ecu;
  11. considerando che gli operatori economici che partecipano al cofinanziamento del piano d'azione devono godere di un debito riconoscimento nell'ambito delle attività comunitarie di R & S e di normalizzazione, sempre nel rispetto delle norme generali che disciplinano la partecipazione a dette attività;
  12. considerando che in relazione al finanziamento comunitario è necessario tenere in riserva un importo di 68 milioni di ecu per i mercati che non fruiscono completamente del servizio nelle prime fasi dell'attuazione del piano d'azione;
  13. considerando che è opportuno definire alcuni principi fondamentali da utilizzare nell'attuazione del piano di azione, compresi i criteri da applicare nella scelta dei progetti;
  14. considerando che il trattato non prevede, per l'azione in questione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235;

si decise per il periodo a partire dalla data di adozione della presente decisione fino al 30 giugno 1997 di adottare un piano d'azione inteso a garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati nel formato 16:9 che utilizzino 625 o 1 250 linee di scansione.
In quel periodo, il piano d'azione doveva, secondo i piani, conseguire i seguenti obiettivi:

  1. realizzare una massa critica di servizi televisivi avanzati nel formato 16:9;
  2. realizzare un sufficiente e crescente volume di programmi nel formato 16:9, di elevata qualità tecnica, tanto sul piano dell'immagine quanto su quello del suono, e tali da facilitare il territorio della Comunità sia coperto in raggiungimento di indici di ascolto ottimali, destinati alla diffusione da parte dei servizi sopra citati.

Il finanziamento comunitario, unitamente ai finanziamenti risultanti da altre fonti, fu diretto al conseguimento di tali obiettivi tramite incentivi finanziari intesi a coprire parte dei costi supplementari sostenuti dalle emittenti e dai produttori di programmi per la fornitura dei sopra citati servizi.
Le modalità di attuazione relative al piano d'azione figurano in sette articoli, che costituiscono parte integrante della presente decisione.
Primo articolo. Il piano d'azione doveva contribuire alla penetrazione nel mercato degli apparecchi riceventi nel formato 16:9. Tuttavia, nessun finanziamento fu inteso a finanziare i produttori di apparecchi riceventi per gli utenti.
Nel secondo invece si decise (cit.):

  1. Il programma copre il periodo dall'adozione della presente decisione al 30 giugno 1997;
  2. Gli stanziamenti stimati necessari per il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione sono pari a 405 milioni di ecu;
  3. Tale importo è costituito da stanziamenti comunitari e da stanziamenti provenienti da altre fonti. Il finanziamento comunitario è pari a 228 milioni di ecu;
  4. Per quanto riguarda il finanziamento comunitario, l'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio finanziario in base ai principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
  5. Nell'ambito dell'importo del finanziamento comunitario di cui al paragrafo 3, 68 milioni di ecu sono tenuti in riserva e non sono assegnati prima del 1 gennaio 1995;
  6. Non saranno impegnati stanziamenti comunitari per un progetto finché non sia stato impegnato per tale progetto l'importo del finanziamento da altre fonti;
  7. Sono previsti stanziamenti per favorire l'adozione di tutte le tecnologie compresa la tecnologia digitale integrale.

Nell'articolo tre la Commissione si fa responsabile dell'attuazione del piano d'azione. La Commissione era assistita allora da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (cit.):

  1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione;
  2. Il parere è iscritto a verbale inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

L'articolo quattro fissava invece (cit.):

  1. In deroga all'articolo 3, per l'applicazione dei punti dell'allegato riguardanti la ripartizione della pertinente spesa di bilancio e la valutazione dei progetti e delle azioni previsti nell'allegato, tranne quelli contemplati dall'articolo 5, per un valore complessivo superiore a un milione di ecu, si applica la seguente procedura;
  2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;
  3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato;
  4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
L'articolo cinque poneva in deroga agli articoli 3 e 4 (per la verifica e l'eventuale revisione dei dati numerici si faccia riferimento alle tabelle I e II) si applicava la seguente procedura (cit.):

  1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;
  2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato;
  3. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.
Per finire poi gli ultimi due articoli. Il sesto affermava che a scadenza annuale, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione e nell'assegnazione degli stanziamenti comunitari. Una relazione finale, redatta negli stessi termini, doveva essere sottoposta alle istituzioni di cui sopra, una volta concluso il piano d'azione.
Il settimo poiché, oggi come allora, le tecnologie e i mercati televisivi sono in rapida evoluzione, la Commissione seguirà costantemente tale evoluzione, nonché i conseguenti mutamenti del mercato e proporrà, se del caso (cosa che come sappiamo si verificò), al Consiglio eventuali modifiche riguardo all'attuazione del piano d'azione33.

 

Metodologia dei finanziamenti

Il piano d'azione doveva parzialmente coprire i costi supplementari relativi all'introduzione dei servizi televisivi che utilizzavano uno schermo panoramico. Le risorse finanziarie necessarie provenivano da stanziamenti comunitari e da altre fonti, quali: autofinanziamento, finanziamenti nazionali, fabbricanti di apparecchiature, operatori via satellite ed altre parti interessate. Prima di essere ammesso al finanziamento comunitario, ogni progetto doveva ottenere un preciso impegno di finanziamento da una o più delle altre fonti anzidette. Siffatto impegno preliminare era considerato una conferma essenziale della validità del progetto. Il sistema di finanziamento combinato era volto ad assicurare un'impostazione su base di mercato e, al tempo stesso, una dimensione comunitaria. Gli stanziamenti furono destinati alle emittenti che fornivano servizi televisivi per schermo panoramico rispondenti ai criteri esposti al punto 5.1 e ai produttori di programmi per siffatti servizi che siano conformi ai criteri di cui al punto 5.3.
A seconda dei casi, i costi supplementari sostenuti da un'emittente nel fornire un servizio nel formato 16:9 rispetto a un servizio nel formato 4:3 potevano avere varie fonti, quali i costi del capitale uniti ai costi per l'aggiornamento delle infrastrutture degli studi radiotelevisivi dal formato 4:3 al formato 16:9, i costi del capitale uniti alle emissioni nel formato 16:9 rispetto ai servizi nel formato 4:3, i costi attuali per la produzione di singoli programmi nel formato 16:9 oltre a quelli per la produzione di programmi nel formato 4:3.
A prescindere dall'origine dei costi supplementari delle emittenti, il meccanismo per il calcolo del contributo degli stanziamenti comunitari alle emittenti che forniscono servizi per schermo panoramico era basato sul numero annuo di ore di emissione nel formato 16:9.
Il contributo comunitario a questi servizi consisteva di due elementi fondamentalmente: uno relativo ai costi dell'emissione e l'altro relativo ai costi di produzione del programma. Le emittenti ricevevano un importo forfetario per i costi di emissione di ogni ora di servizio trasmesso in alta definizione nel formato 16:9 con 625 o 1 250 linee, come figura nella tabella I. Quanto alla produzione dei programmi, la Comunità versava un ulteriore importo forfetario per i costi di produzione del programma. L'importo variava a seconda del tipo di programma, come figura nella tabella II. Sia le emittenti che i produttori indipendenti potevano ottenere i versamenti relativi alla produzione di programmi, a seconda di chi fosse all'origine di un determinato programma. I dati numerici riportati nelle tabelle I e II sono stati utilizzati per riesaminare e, nel caso, modificare, dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 5 della decisione, alla luce dell'esperienza, tenendo conto tra l'altro dell'opportunità di finanziare la produzione televisiva in studio nel formato 16:9 mediante un contributo agli oneri di capitale sostenuti.

Ore di programmazione Tasso forfetario (ecu per ora)
Prime 50 ore 6 000
Oltre le prime 50ore 2 500

Tabella I34 (*) Costi di emissione

(*) Gli importi effettivi da versare saranno pari al 50% o all'80% delle cifre sopra riportate, a seconda che si tratti di mercati con avvio precoce o meno (ved: articolo 5.1, 5.3 e 5.4).

 

Tipo di programma Tasso forfettario (ecu per ora)
Programmi "re- mastered" da materiale esistente, adatti per l'emissione in formato 16:9 e su 625 linee 3 000
Programmi "re- mastered" da materiale esistente, adatti per l'emissione in formato 16:9 e su 1 250 linee 5 000
Produzione televisiva in super 16 mm e in formato 16:9 12 000
Produzione televisiva in 35 mm e HD (1 250 linee) 25 000

Tabella II35 (*) Costi di produzione

(*) Gli importi effettivi da versare saranno pari al 50% o all'80% delle cifre sopra riportate, a seconda che si tratti di mercati con avvio precoce o meno (vedi gli articoli 5.1, 5.3 e 5.4).

Per concludere:

  1. I produttori di programmi indipendenti dalle emittenti che forniscono i servizi, ma che forniscono ad un'emittente programmi da includere in un servizio per schermo panoramico, ricevono finanziamenti comunitari, per ora e per categoria di programmi, al livello stabilito nella tabella II.
  2. Quanto alla produzione di programmi che utilizzano 1 250 linee, saranno disponibili, per l'attuazione del piano d'azione, i servizi del GEIE "Vision 1 250" , che nei primi anni di attività ha sviluppato una concreta esperienza nell'assistenza alle emittenti per la produzione in 1 250/50. Inoltre, altri servizi analoghi possono essere utilizzati da emittenti e produttori.

 

Metodologia e criteri di realizzazione

La Commissione decise di attuare il piano d'azione sollecitando annualmente la presentazione di proposte di progetti relativi a servizi. Si inizierà organizzando un primo invito combinato a presentare proposte in materia di trasmissione (in conformità dei criteri di cui ai punti 5.1 e 5.2) ed in materia di produzione di programmi (in conformità dei criteri di cui ai punti 5.2 e 5.3), cui seguiranno, nei 12 mesi successivi, altri due inviti riguardanti la sola produzione di programmi. A titolo indicativo, almeno il 50% dello stanziamento fu assegnato alla produzione di programmi. Gli
inviti a presentare proposte furono organizzati e valutati secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, dall'articolo 3 o dall'articolo 4 della decisione.
La preferenza ai progetti in cui i fondi integrativi provengono dagli operatori economici è stata la scelta più praticata.

Criteri relativi alla qualità del progetto
Ogni progetto doveva rispondere ai seguenti criteri, prima di essere ammesso al finanziamento comunitario (cit.):

  1. deve aver ricevuto un preciso impegno di finanziamento da altre fonti per il 50% dei costi che possono essere coperti dal piano d'azione. Almeno il 50% del finanziamento non comunitario deve provenire dagli operatori economici. Soddisfatti tali requisiti, il progetto diventa candidato al finanziamento comunitario per la parte restante dei suddetti costi;
  2. deve essere presentato da un fornitore di servizi riconosciuto che abbia una provata esperienza nella fornitura di servizi televisivi e la necessaria solidità finanziaria richiesta per la nuova impresa, oppure presentato da un consorzio di enti guidato dal suddetto fornitore di servizi;
  3. deve offrire un servizio che implichi almeno 50 ore di trasmissione all'anno nel formato 16:9 utilizzando 625 o 1 250 linee di scansione;
  4. deve essere basato su sistemi di trasmissione di elevata qualità che prevedano il formato 16:9, compresi il MAC/HDMAC, gli aggiornamenti di norme televisive europee esistenti, come PALPLUS, e una tecnologia digitale integrale normalizzata dai competenti enti europei di normalizzazione;
  5. deve offrire un servizio rivolto a un mercato sufficientemente ra prevista, ampio, in modo da contribuire allo sviluppo di un più vasto mercato dei servizi televisivi avanzati;
  6. deve essere conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Oltre ai criteri suddetti, i seguenti, pur non essendo essenziali, costituirono un elemento di preferenza:

  1. dovevano offrire un servizio transfrontaliero e/o multilingue;
  2. dovevano facilitare il raggiungimento di indici di ascolto ottimali.

Criteri relativi alla ripartizione e all'equilibrio
Il gruppo di progetti finanziati in base al presente piano d'azione doveva rispondere ai seguenti criteri (cit.):

  1. deve attuare un'equa ripartizione dei progetti fra le varie persone giuridiche al fine di evitare ogni indebita concentrazione o la creazione di monopoli o cartelli;
  2. deve avere un'ampia distribuzione sui mercati degli Stati membri, per garantire che la dimensione comunitaria tenga conto della situazione specifica di Stati membri aventi una ridotta capacità di produzione o una lingua a diffusione geografica limitata;
  3. deve prevedere una ragionevole partecipazione di produttori di programmi che risultino indipendenti dalle emittenti che partecipano ai progetti.

Criteri relativi al sostegno del programma
I criteri di selezione dei progetti in base alla presente procedura saranno riveduti su base annuale, secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, dall'articolo 4 della decisione.
La Commissione informa il comitato precitato dei progetti selezionati in base alla presente procedura.
Rientrano nel campo d'applicazione del piano d'azione tanto le produzioni interne delle emittenti, quanto quelle esterne.
Il sostegno comunitario per la produzione e la conversione dei programmi è strettamente legato ai servizi in formato 16:9, ma è in grado di avvantaggiare l'intero settore.
Per beneficiare del sostegno comunitario per ogni singolo programma, i produttori di nuovi programmi e i titolari di diritti d'autore per alcuni programmi esistenti che siano utilizzabili in formato 16:9 ma che richiedano un re- mastering devono ottenere un'autorizzazione a trasmettere da almeno una delle emittenti stabilite nella Comunità la quale s'impegna a trasmettere il programma in formato 16:9. La qualità tecnica di detti programmi deve essere tale da consentirne la diffusione nel formato 16:9 in risoluzione standard, tanto a breve quanto a medio termine.
Prima di essere ammesso al finanziamento comunitario, il progetto deve aver ricevuto un preciso impegno di finanziamento da altre fonti per il 50% dei costi che possono essere coperti dal piano d'azione. Almeno il 50% del finanziamento non comunitario deve provenire dagli operatori economici. Soddisfatti tali requisiti, il progetto diventa candidato al finanziamento comunitario per la parte restante dei suddetti costi.
Il sostegno si basa sui massimali indicati nella precedente tabella II al punto 4. I criteri per il sostegno del miglioramento tecnico di nuovi programmi durevoli ("stock") sono:

  1. I nuovi programmi che ricevono il sostegno devono essere di qualità tecnica sufficiente e poter essere effettivamente trasmessi in formato 16:9 da almeno una delle emittenti stabilite nella Comunità;
  2. Devono inoltre essere di origine europea;
  3. Sarà data priorità ai programmi prodotti da produttori indipendenti dalle emittenti.

I criteri per il sostegno al "re- mastering" di programmi esistenti sono:

  1. Il requisito fondamentale è che la prima trasmissione avvenga in formato 16:9 nel contesto di un servizio che abbia il sostegno del piano d'azione;
  2. Sarà data priorità ai programmi di origine europea;
  3. La Commissione può presentare al comitato proposte per un programma comune di "re- mastering" multilingue; il comitato delibera secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, all'articolo 3 o all'articolo 4 della decisione.

Calendario
Fu costituita una sufficiente riserva di stanziamenti comunitari per garantire che i mercati degli Stati membri non presi integralmente in considerazione nelle fasi iniziali dell'attuazione del piano d'azione potevano, se l'avessero voluto, esserlo verso la fine del periodo di applicazione.
Per coprire i bisogni di tali mercati, uno stanziamento di 68 milioni di ecu fu tenuto in riserva per essere assegnato dopo il 1 gennaio 1995. Le emittenti e i produttori di programmi che rientrarono in questa categoria, prima di essere ammessi al finanziamento comunitario devono aver ricevuto un preciso impegno di finanziamento da altre fonti per il 20% del sostegno previsto dal piano d'azione. I criteri di metodologia di finanziamento e realizzazione, in base ai quali il 50% del finanziamento non comunitario deve provenire dagli operatori economici, nella fattispecie non si applicano.

A seguire ho voluto riportare i tre provvedimenti comunitari che ritengo i più importanti nell'ambito di questo lavoro.

 

 

Provvedimento comunitario per la televisione ad alta definizione - Hdtv36

1) OBIETTIVO
Sviluppare una strategia globale per l'introduzione dei servizi di HDTV in Europa.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione 89/339/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione.

3) CONTENUTO
La decisione fissa cinque obiettivi come base di una strategia globale per l'introduzione dei servizi di televisione HDTV in Europa:

fare di tutto affinché l'industria europea sviluppi,nei tempi previsti la tecnologia necessaria, i componenti e gli apparati indispensabili al lancio dei servizi HDTV;
promuovere l'adozione della proposta europea (1250 righe, 50 immagini/secondo) come norma mondiale unica;
incoraggiuare il più vasto impiego possibile del sistema europeo HDTV nel mondo;
promuovere l'introduzione quanto prima dei servizi HDTV in Europa;
fare di tutto affinché le industrie produttrici cinematografiche e televisive europee acquisiscano la capacità, l'esperienza e le dimensioni richieste per essere competitive sul mercato mondiale.

Su proposta della Commissione, il Consiglio esaminerà un piano d'azione per l'introduzione dei servizi HDTV. Tale piano dovrebbe predisporre anche meccanismi che consentano la partecipazione dei paesi terzi europei.

TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Non richiesto.

4) DATA D'ENTRATRA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

5) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 142, 25.05.1989
6)
ALTRI LAVORI

7) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il 24 luglio 1991 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo per informarli della politica che essa intende seguire affinché l'industria europea dei programmi possa svolgere il ruolo che le compete nelle varie fasi della strategia HDTV.

 

Provvedimento comunitario per la televisione in formato 16:937

1) OBIETTIVO
Accelerare lo sviluppo del mercato dei servizi televisivi avanzati nel formato 16:9, a 625 o 1250 linee, onde favorire la commercializzazione degli impianti di ricezione nel formato 16:9.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'

3) CONTENUTO

  1. La decisione prevede un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati, che coprirà il periodo che va dal 22 luglio 1993 al 30 giugno 1997.
  2. L'obiettivo del piano è duplice: da un lato, raggiungere una massa critica nel settore dei servizi televisivi avanzati nel formato 16:9 e, dall'altro, raggiungere una programmazione sufficiente e crescente di trasmissioni nel formato 16:9, di elevata qualità tecnica, tale da massimizzare i tassi d'ascolto.
  3. Gli stanziamenti previsti a tal fine, ammontano a 405 MECU, ripartiti come segue: finanziamenti comunitari (228 MECU) e stanziamenti provenienti da altre fonti (fondi propri, fondi nazionali, fabbricanti di impianti, operatori via satellite e altri settori interessati). Questi stanziamenti copriranno in parte i costi supplementari legati alla fornitura dei servizi televisivi avanzati a carico degli organismi di radiodiffusione e dei produttori di programmi. Preferenza verrà data ai progetti che beneficiano di stanziamenti paralleli da parte degli operatori economici. Nessun aiuto è previsto a favore dei fabbricanti di apparecchi radioriceventi destinati ai consumatori.
  4. Procedure di attuazione e di controllo del piano d'azione.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Non richiesto

 

5) DATA D'ENTRATRA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
23.11.1995

6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 196, 05.08.1993

7) ALTRI LAVORI

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Decisione della Commisione, del 17 dicembre 1993, concernente la proposta di finaznziamento di servizi di telediffusione nel formato 16:9 a titolo del primo invito a presentare proposte del piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi avanzati di telediffusione.
La decisione elenca, in allegato, 11 proposte selezionate che potranno beneficiare del finanziamento comunitario. L'importo globale del finanziamento comunitario ammonta a 12.650 MECU.

Decisione della Commissione, del 14 luglio 1994, relativa alla valutazione e alla selezione in vista del finanziamento comunitario di 25 proposte del piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi avanzati di telediffusione.
Queste proposte riguardano la parte della diffusione nel quadro del piano d'azione destinato ad accelerare lo sviluppo del mercato dei servizi a schermo panoramico e della transizione per la produzione e la diffusione dei programmi televisivi in formato 16:9.

Primo rapporto annuale sull'attuazione del piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisi avanzati. Rapporto della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 16 giugno 1995 [COM(95) 263 def.]. Il rapporto affronta essenzialmente due aspetti: da una parte, la produzione e la remasterizzazione dei programmi, dall'altra, la radiodiffusione.

Per quanto concerne la produzione e la remasterizzazione dei programmi, le conclusioni preliminari in merito all'attuazione del piano d'azione sono le seguenti:

il piano d'azione consente di sensibilizzare i produttori di programmi e i radiodiffusori in Europa alle nuove tecnologie e alla televisione della nuova generazione; essi sono indotti a "giocare la carta europea"; la circolazione dei programmi a livello europeo è una questione decisiva in un mercato in cui, in alcuni paesi, il numero di programmi è ancora molto scarso;
lo sviluppo del settore di produzione indipendente mostra segni incoraggianti;
la partecipazione dell'Unione europea contribuisce a suscitare l'interesse e a stimolare l'appoggio degli attori economici, e consente di mobilitare altre forme di finanziamento;
i produttori indipendenti restano però ancora fragili dal punto di vista economico, e la loro capacità finanziaria spesso limitata rende essenziale il sostegno comunitario; le azioni comunitarie intese a potenziare lapluralità e la diversificazione del settore devono andare di pari passo con un potenziamento delle strutture di tali produttori.

Per quanto concerne la radiodiffusione, si deve tener conto di due elementi:

dal punto di vista dell'offerta, l'avviamento di ventidue servizi ripartiti in otto Stati membri testimonia l'interesse manifestato dai radiodiffusori e la loro volontà di partecipare all'offerta di servizi 16:9 nelle condizioni definite dalla decisione del Consiglio; è comunque troppo presto per valutare l'incidenza degli aiuti alla diffusione eriogati nel quadro del piano d'azione; trascorre un certo lasso di tempo tra il momento in cui l'aiuto alla diffusione è attribuito ed il momento in cui esso esercita i suoi effetti sul mercato; l'impatto sul mercato dell'elettronica di consumo dovrebbe manifestarsi con chiarezza verso la fine del 1995 e nel primo trimestre del 1996;
la Commissione considera l'introduzione del formato 16:9 come un elemento strategico in grado di stimolare molteplici servizi e prodotti di nuovo tipo, che i protagonisti del mercato dell'audiovisivo e dell'elettronica di consumo possono offrire al pubblico nell'ottica dell'avvento della società dell'informazione; tale evoluzione riflette, in particolare, il lento convergere di cinema e televisione.

Secondo rapporto annuale sull'attuazione del piano d'azione per l'introduzione in Europa di
servizi televisivi avanzati. Rapporto della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale [COM(96) 346 def.].
La relazione rapporto - che copre l'anno 1995- mostra come il piano d'azione per l'introduzione di servizi televisivi abbia fatto scattare la prima fase del passaggio dal vecchio formato 4:3 al formato panoramico 16:9,descrive i progressi registrati dopo la presentazione del precedente rapporto e indica le prospettive per il futuro. Il rapporto si suddivide in due parti: la prima sulla "diffusione" dei programmi in formato 16:9 e la seconda sulla loro "produzione".

Relazione annuale conclusiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sui progressi compiuti sull'applicazione del piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati [COM/98/0441 def. - non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
Ultima delle relazioni previste nel quadro d'azione quadriennale, riguarda prevalentemente le attività svolte negli anni 1996 e 1997 e gli obiettivi conseguiti negli Stati membri. La relazione contiene altresì una valutazione degli effetti del piano d'azione sul mercato e sui settori interessati.

 

Impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi38

1) OBIETTIVO
Promuovere ed agevolare uno sviluppo accelerato di servizi televisivi nel formato panoramico 16:9 a 625 o 1250 linee.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

3) CONTENUTO

  1. La presente direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure che permettono di promuovere e sostenere l'introduzione di servizi televisivi nel formato panoramico 16:9, a 625 o 1250 linee: il rispetto del rispetto del formato si applica indipendentemente dal modo di trasmissione dei servizi ai telespettatori: cavo, satellite o rete terrestre;
    i servizi televisivi nel formato panoramico a 625 linee, non completamente digitali, devono utilizzare il sistema D2- MAC o un sistema di trasmissione pienamente compatibile con PAL o SECAM;
    i servizi ad alta definizione che non sono completamente digitali devono utilizzare il sistema di trasmissione HD- MAC;
    riguardo ai sistemi di televisione interamente digitali, essi devono utilizzare un sistema di trasmissione normalizzato da un ente di normalizzazione europeo (d'altra parte non sono disciplinati dalla direttiva in questione).
  2. Ogni apparecchio televisivo in cui la diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, destinato al grande pubblico (vendita o locazione) deve essere dotato di almeno una presa di interfaccia aperta normalizzata (ad opera di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione di ulteriori decodificatori o periferiche.
  3. Indipendentemente dalla norma di televisione europea scelta dal radiotrasmettitore, gli esercenti comunitari di sistemi viia cavo devono, quando ridistribuiscono servizi televisivi, ritrasmettere in formato panoramico 16:9 i servizi di televisione di televisione che ricevono in questo stesso formato.
  4. Obbligo per la Commissione, in materia di relazioni di valutazione e, eventualmente, di adeguamenti della direttiva in questione allo sviluppo tecnico.
  5. La direttiva 92/38/CEE è abrogata 6 mesi dopo la data di notifica della direttiva in questione.
  6. Gli Stati comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
22.08.1996

 

5) DATA D'ENTRATRA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
23.11.1995

6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 281, 23.11.1995

7) ALTRI LAVORI

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Comunicazione COM (1999) def. - non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
Comunicazione della Commissione, 9 novembre 1999, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa all'evoluzione del mercato dei servizi della televisione digitale nell'Unione europea - Relazione presentata ai sensi della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
La relazione analizza da un lato la situazione del recepimento della direttiva da parte dei vari Stati membri ed illustra dall'altro, conformemente all'obbligo che incombe alla Commissione, gli sviluppi commerciali e tecnici della televisione digitale. Essa si sofferma in particolare sui problemi che incidono sulle condizioni del mercato e sul quadro regolamentare per la televisione digitale nel contesto della convergenza, al fine di stimolare il processo consultivo avviato dalla pubblicazione dell'Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni.
La comunicazione giunge, in merito al quadro normativo definito dalla direttiva 95/47/CE, alle conclusioni seguenti:
il quadro normativo si è rivelato di grande utilità in quanto ha contribuito al successo generale dei sistemi di trasmissione sviluppati con il progettto DVB (Digital Video Broadcasting group), i quali sono orientati alle esigenze degli utilizzatori
la direttiva ha rafforzato la certezza del diritto nei mercati della TV a pagamento
si deve continuare a controllare in modo sistematico la concordanza fra la regolamentazione del settore e la disposizione sulla concorrenza al fine di garantire la competitività dei mercati
è opportuno adottare un approccio più globale per quanto riguarda le infrastrutture, la trasmissione e l'accesso
si impone un nuovo approccio per tutelare gli interessi del consumatore durante la transizione verso i sistemi digitali
dato che i mercati e le tecnologie delle televisioni digitali si sono sviluppati oltre la dimensione contemplata dalla direttiva, si studierà la possibilità, nell'ambito dell'Esame 1999, di correlare la normativa in materia di accesso e quella in materia di interconnessione convogliandole in un'unica direttiva che disciplini tutti i servizi di comunicazione elettronica.